Mentre relativamente all’assoggettabilità o meno al taglio dei compensi ai segretari comunali per attività “a scavalco”i giudici contabili affermano che non sembra potersi dubitare che il compenso di cui trattasi, al di là del nomen juris, sia da comprendere tra le spese di personale da parte del comune presso cui viene operato lo scavalco e, quindi, da assoggettare al taglio del 5 o del 10% di cui all’art. 9, comma 2, della legge 122/2010.
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