La non riferibilità anche agli enti di minori dimensioni della norma contenuta nella seconda parte del novellato art. 76, comma 7 – sostengono i magistrati contabili – deriva dall’evidente contrasto logico e sistematico che si porrebbe attraverso un ulteriore limite, ex se alternativo allo specifico peculiare limite alle assunzioni, anche diversamente formulato (in quanto riferito alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute), contenuto nel comma 562, disposizione, che, come si è ampiamente detto, non risulta abrogata.
Si ricorda, infine, che sia i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia i comuni con popolazione inferiore, sono soggetti al limite quantitativo di carattere generale, parametrato sull’incidenza massima che la spesa di personale può presentare rispetto alle spese correnti (soglia, già ritenuta valevole ora per tutti gli enti locali, siano essi soggetti o meno al Patto, che muta, in base al DL 78/2010, dal 50 al 40%).
L’interpretazione, che fa chiarezza su una questione densa di dubbi, emerge dalle deliberazioni delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 3/2011 e n. 4/2011.
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