E’ quanto emerge dal parere dell’AGCM AS788.
Pur potendosi configurare in astratto come aiuti di Stato – in quanto erogato da un ente pubblico e contraddistinto dal carattere della selettività, beneficandone infatti unicamente le imprese localizzate in una particolare area geografica, in concorrenza con imprese analoghe attive sullo stesso mercato geografico – tenuto conto dell’ammontare assolutamente marginale del contributo (al di sotto della soglia minima pari a 200.000 euro per singola impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, ex articolo 2 del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), della natura compensativa, dell’esiguità del numero delle utenze coinvolte, del limitato periodo di erogazione previsto, la misura non è distorsiva della concorrenza.
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