– la resa del conto della gestione di cassa 2010 da parte del tesoriere. (art. 226, c. 1, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267);
– la resa del conto della gestione 2010 da parte dell’economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
L’obbligo della resa del conto alla propria amministrazione da parte degli agenti contabili è la prima tappa del percorso che culmina nella sua trasmissione alla Corte dei conti (articolo 93 del Dlgs 267/2000). Il documento contabile contiene la dimostrazione descrittiva in termini numerici di atti e fatti di gestione per le entrate e per le uscite; i modelli ufficiali sono previsti dal Dpr 194/1996.
Tocca al responsabile del servizio finanziario «parificare», cioè certificare la conformità del conto alle scritture contabili dell’ente, con il visto di regolarità. Sul contenuto di quest’ultima verifica la magistratura contabile (sentenza 10/2008, sezione giurisdizionale per il Piemonte) ha precisato che non è possibile che la stessa persona fisica sottoscriva un conto in qualità di agente contabile e poi lo visti quale responsabile del servizio finanziario. In questi casi, la competenza del visto passa al segretario dell’ente o, in ultima istanza, al sindaco.
I conti sono approvati dal consiglio con il rendiconto. Dopo di che sono trasmessi dal rappresentante legale entro 60 giorni dall’approvazione, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Decorsi 5 anni dalla consegna senza che siano elevate contestazioni il giudizio sul conto si estingue (articolo 2, legge 20/1994).
Riferimenti normativi nel decreto legislativo n. 267/2000
Articolo 93: Responsabilità patrimoniale
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti .
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Articolo 226: Conto del tesoriere
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Articolo 233: Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160.
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