Il provvedimento di classificazione dell’ente ai fini dell’assegnazione del segretario, attiene al suo assetto organizzativo, costituendo tipica espressione del generale potere di autorganizzazione della P.A. locale, che non può essere conculcato dalla disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali/provinciali, in quanto attiene a materia non demandata alla contrattazione collettiva. Vero è che, a norma del DPR 465/1997, alla fonte negoziale è rimessa la disciplina dell’ordinamento professionale dei segretari. Le classificazioni degli enti a tal fine operate, non appaiono però idonee a condizionarne la potestà d’autorganizzazione, così come conformata dalle norme, primarie o subprimarie, che, in tale parte, debbono ritenersi tuttora in vigore. Ne è prova il fatto che lo stesso contratto collettivo nazionale ha espressamente recepito, in parte, la precedente classificazione degli enti, ove ha fatto salva la facoltà del sindaco/presidente della provincia, di nominare il segretario nella fascia professionale corrispondente alla “riclassificazione” intervenuta col precedente ordinamento. La diversità degli ambiti di competenza, rispettivamente, della fonte normativa e di quella negoziale, rende quindi necessaria un’interpretazione di carattere sistematico, tale da salvaguardare l’autonomia organizzativa degli enti locali. La regola che si ricava dalle norme in materia risiede nella possibilità per gli enti locali non solo di nominare un Segretario corrispondente alla fascia di “riclassificazione” prevista dal precedente ordinamento (ex art. 31, c. 5, Ccnl), ma anche, eventualmente, quella d’esercitare la potestà di “declassificazione”, sia rispetto alle fasce previste dal DPR 465/1997, che a quelle in cui si articola la contrattazione collettiva stessa.
(TAR Lazio-Roma, sez. I-ter, sentenza del 14 aprile 2010, n. 6952)
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