L’attività di pulizia degli immobili/uffici, non può mai risultare di per sé “strettamente necessaria” nel senso richiesto dalla formulazione letterale della norma, o addirittura “imprescindibile” nell’accezione più restrittiva accolta dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione alle “finalità istituzionali” dell’ente: i servizi di pulizie, intrinsecamente comuni e generici, sono strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata, e sono erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie, improntate alla tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati. Dall’art. 3, c. 27, L. 244/2007, discende perciò il divieto per le P.A. di costituire società per l’effettuazione delle pulizie nei propri immobili ed uffici.
(TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza del 17 maggio 2010, n. 1898)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento