A fronte di un’istanza di mobilità volontaria, presentata da un dipendente per potersi ricongiungere al proprio coniuge e denegata dalla P.A. in considerazione della carenza di personale appartenente alla posizione economica dell’interessata e della circostanza che il trasferimento anzidetto, per la medesima sede, era stato concesso ad altra dipendente assunta con lo stesso concorso e d’identica qualifica e sede di servizio, con motivazione attinente alla gravità della situazione familiare, va garantito al soggetto interessato il diritto d’accesso agli atti concernenti il nullaosta alla mobilità rilasciato al soggetto controinteressato. Tuttavia, per il bilanciamento degli interessi in gioco, è legittimo che l’accesso avvenga nella forma limitata della sola visione della documentazione strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuridica della richiedente.
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 6 maggio 2010, n. 2639)
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