La domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbing, così come da trasferimenti ritenuti illegittimi/illegittimi dinieghi di trasferimento, non può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi o presupposti, adottati dalla P.A. nell’ambito della sua attività gestionale, da cui è derivata l’asserita modifica in peius del rapporto di lavoro. Va quindi respinta la domanda risarcitoria del danno da mobbing proposta dal pubblico dipendente con rapporto di lavoro non contrattuale in mancanza di prova dell’intento persecutorio dell’Ente datore di lavoro, che non è evincibile dall’asserita illegittimità di provvedimenti amministrativi i quali non siano mai stati impugnati.
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 7 aprile 2010, n. 1991)
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