Amministratori

Alex 2 Popa 2 21 Maggio 2010
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È legittimo il provvedimento col quale la provincia ha escluso il cumulo tra indennità di funzione per la carica di sindaco ricoperta da taluni consiglieri provinciali e gettoni di presenza previsti per la partecipazione degli stessi alle sedute del consiglio provinciale, considerato che l’abrogazione da parte dell’art. 2, c. 25, L. 244/2007, del c. 6, art. 82, D.lgs. 267/2000, norma quest’ultima che ammetteva espressamente il cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, va intesa nel senso non già del divieto di cumulo che non è stato espressamente introdotto dal legislatore, ma nel senso che, diversamente dal passato quando il c. 6 consentiva expressis verbis il cumulo, è rimessa alla libera determinazione dell’amministrazione competente la scelta se consentire o meno il cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi. Ogni diversa interpretazione avrebbe l’effetto, sicuramente non ammissibile, di rendere la soppressione del c. 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.

(TAR Puglia-Bari, sez. II, sentenza del 7 aprile 2010, n. 1326)

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