(TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, sentenza del 12 aprile 2010, n. 451)
COASP
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie relative a concessioni di beni pubblici, quando si contesta l’ampiezza del rapporto concessorio; le società che erogano il servizio pubblico di comunicazione elettronica e che utilizzano le infrastrutture di proprietà di altra società non sono tenute al pagamento del cosap.
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