È illegittimo il regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune e per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati del civico ente, nella parte in cui limita la corresponsione dei compensi professionali, dovuti agli avvocati incardinati nell’avvocatura comunale a seguito di sentenza favorevole all’Ente, ai soli casi in cui la controparte sia condannata al pagamento delle spese di giudizio e ne sia stato ottenuto il recupero.
(TAR Puglia-Lecce, sez. III, sentenza del 25 marzo 2010, n. 847)
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