Per determinare il limite agli impegni della spesa corrente, deve utilizzarsi come parametro l’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni, globalmente considerati, effettuati nell’ultimo triennio. Per una corretta applicazione della misura in esame, dunque, non può escludersi alcuna tipologia di impegno di spesa, in quanto la stessa potrebbe aver contribuito alla determinazione del corrispondente importo globale di impegni di spesa corrente utilizzato come parametro. Trattasi dunque, quella di cui all’art. 77-bis, c. 20, lett. a), D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, di una sanzione che opera necessariamente attraverso un meccanismo rigido, senza esclusione alcuna, sulla spesa corrente.
(Corte dei conti-Piemonte, delibera n. 21/2010/SRCPIE/PAR del 16 marzo 2010)
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