Sull’obbligo del Comune di procedere al rimborso delle spese legali ad un dipendente assolto in sede penale per non aver commesso il fatto relativamente a delitti contro la P.A., in un’ipotesi nella quale sussisteva conflitto d’interessi tra imputato ed ente al momento del rinvio a giudizio, va rilevato che la sentenza assolutoria con formula piena fa venir meno ex post il conflitto d’interessi ravvisabile ex ante. Ciò rende conseguentemente inapplicabile la disciplina contenuta nell’art. 28 del C.C.N.L. 14.9.2000, stante l’impossibilità della nomina di un legale di comune gradimento del dipendente e dell’ente. Nei termini va, pertanto, effettuata la valutazione del Comune sulla sussistenza delle condizioni per procedere al rimborso.
(Corte dei conti-Lombardia, delibera n. 124/2010 del 15 febbraio 2010)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento