Servizi a domanda individuale

Alex 2 Popa 2 16 Aprile 2010
Modifica zoom
100%

La Corte dei conti-Campania si esprime sulla sussistenza o meno, per l’Ente locale, della facoltà di erogare gratuitamente ed in maniera generalizzata servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983, come modificato dall’art. 2, D.M. 1.7.2002

Delibera n. 7/2010/par del 25 febbraio 2010

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento