Il Dl n. 40/2010, oltre alle misure a sostegno della domanda in particolari settori per le quali lo Sviluppo economico indicherà le modalità di fruizione dei contributi, contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e riduzione del contenzioso, e nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.
Lotta all’evasione
Ulteriore rafforzamento della lotta all’evasione internazionale. Il decreto prende di mira, in particolare, le operazioni “carosello” e “cartiere” e, anche in aderenza alle nuove norme Ue sulla fatturazione elettronica, obbliga i soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici dei Paesi black list (individuati dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001).
Le modalità di comunicazione alle Entrate saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl incentivi. Inoltre, il ministero di via XX settembre potrà escludere dall’obbligo di comunicazione alcuni Paesi black list o alcuni settori di attività; allo stesso modo, potrà estendere l’adempimento anche a Stati non black list o a specifiche tipologie di attività o operatori.
Dal prossimo 1° maggio, inoltre, le società dovranno informare, attraverso il modello di comunicazione unica, il Registro imprese della Camera di commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail, degli eventuali trasferimenti all’estero della propria sede.
Il decreto legge introduce anche misure finalizzate a contrastare la fruizione illegittima di crediti d’imposta. In caso di utilizzo illecito di crediti agevolativi la cui fruizione è stata autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà a queste strutture i dati sui crediti utilizzati in diminuzione delle imposte, in modo da accelerare le procedure di recupero. Le somme recuperate dovranno confluire nell’entrata del Bilancio dello Stato, rimanendo acquisite all’Erario.
Il contrasto alle frodi, infine, viaggia anche in mare grazie alla sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ipsema (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo).
Notifiche ai contribuenti residenti all’estero
Nuove regole sul recupero all’estero di crediti per imposte italiane, in base a quanto disposto dalla direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010. Le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o la sede legale estera risultante dal Registro delle imprese. In mancanza di queste informazioni, la notifica sarà inviata all’indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.
La notifica è valida anche quando i residenti all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni (e successive variazioni) hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della loro ricezione. Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Deflazione del contenzioso
Viaggiano spedite le nuove regole per ridurre il contenzioso tributario. Il contribuente, nell’ambito della conciliazione giudiziale, dovrà adesso presentare adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme dovute solo quando l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50mila euro.
Procedure semplificate per la notifica delle sentenze emesse dalla Commissione tributaria. Inoltre, viene abrogata la disposizione contenuta nelle norme sul processo tributario (Dlgs 546/1992, articolo 52, comma 2) in base alla quale gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dovevano chiedere, per proporre appello principale, l’autorizzazione preventiva al responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale. Infine, le norme in materia di pagamento del tributo in seguito a decisione della Commissione tributaria regionale sono estese alle sentenze emesse dalla Commissione tributaria centrale.
Fioccano gli incentivi
E’ di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico per gli incentivi destinati ai consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione. Si va dal bonus per l’acquisto di motocicli elettrici ad elettrodomestici ad alta efficienza energetica, dagli “eco-immobili” alle macchine per uso agricolo. Sconti anche per motori ad alta efficienza e per nautica da diporto.
E’ previsto un sostegno ad hoc per le innovazioni tecnologiche applicate al settore aeronautico, per la costruzione di prototipi di nave multiuso per le emergenze, per l’emittenza televisiva locale e per l’Agenzia per la sicurezza nucleare (sul sito del ministero dello Sviluppo economico, l’elenco dettagliato degli incentivi).
Le modalità di erogazione dei contributi (è previsto un tetto massimo per ciascuna tipologia) saranno definite da un decreto dello stesso Sviluppo economico, emanato di concerto con il Mef e con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Il provvedimento – annuncia il Dl 40/2010 – sarà adottato entro dieci giorni.
Detassazione per le imprese della moda e del settore tessile
Il decreto dà una mano anche alle aziende operanti nel settore tessile e della moda, fiore all’occhiello del made in Italy, stanziando un contributo complessivo di 70 milioni di euro. Viene infatti introdotta la detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari. L’agevolazione – riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007 – è valida per gli investimenti realizzati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il beneficio è fruito al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti. L’acconto per il periodo d’imposta successivo va calcolato senza tener conto dell’agevolazione.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto incentivi, stabilirà criteri e modalità attuative dell’agevolazione.
Fonte: FiscoOggi
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