ARAN – Orientamento applicativi Marzo 2015

Su ARAN informa sono stati resi noti i seguenti nuovi orientamenti applicativi.

I permessi per il diritto allo studio, di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere concessi ed utilizzati anche per la preparazione degli esami e/o per la preparazione della tesi di laurea o dell’elaborato di fine corso?

Nei propri precedenti orientamenti applicativi già formulati in materia, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto che i permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati dal personale solo per la partecipazione alle attività didattiche e per sostenere gli esami dei corsi di studio espressamente indicati dall’art. 15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (che si svolgano durante l’orario di lavoro) e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.). Tali indicazioni hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10344/2008.

 

Relativamente al personale a tempo indeterminato in posizione di comando presso altra amministrazione, ai fini dell’applicazione della disciplina del diritto allo studio di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000 (determinazione dei posti da destinare; individuazione dei soggetti destinatari), l’autorizzazione all’utilizzo dei permessi deve essere adottata dall’ente di appartenenza o dall’amministrazione presso la quale il dipendente che fruirà dei permessi presta servizio in posizione di comando?

Relativamente a tale problematica, tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto del comando e dei contenuti della disciplina contrattuale in materia di permessi per diritto allo studio, si ritiene che, nei confronti del personale in posizione di comando, la gestione dei permessi di cui si tratta debba essere riconosciuta all’ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.

Tale indicazione trova preciso riscontro nella circolare n. 12/2011 del Dipartimento della funzione pubblica, secondo la quale: “In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l’esercizio dei diritti connessi produce effetti sull’organizzazione dell’attività di ufficio, la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione presso cui il personale è in comando”.

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