E’ inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto da un sindacato avverso il diniego d’accesso agli atti detenuti dall’amministrazione e relativi ad una dipendente, con particolare riferimento ai ruoli e agli incarichi dalla stessa rivestiti dal momento della sua assunzione sino all’attualità, al fine di verificare la sussistenza di profili d’incompatibilità/illegittimità rispetto all’incarico dirigenziale attribuitole.
(TAR Emilia-Romagna-Bologna, sez. II, sentenza del 21 dicembre 2009, n. 3212)
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