Il canone di fognatura e di depurazione delle acque richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento, che il comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, perciò, esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per il fatto del destinatario medesimo.
(Corte di cassazione, sez. trib., sentenza del 18 dicembre 2009, n. 26688)
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