La legittimità della costituzione di una società multiutility presenta vari profili. Nell’ottica complessiva della più recente legislazione, la costituzione di una società multiutility per la gestione di una serie indeterminata/amplissima di servizi pubblici a rilevanza economica rappresenta una scelta antitetica rispetto a quella operata dal legislatore: le norme statali in materia sono dirette ad impedire che le società a partecipazione pubblica costituiscano fattori di distorsione della concorrenza e rientrano, pertanto, nella materia definita prevalentemente in base al fine della tutela della concorrenza.
(Corte dei conti-Lombardia, deliberazione n. 923/2009/PAR del 24 ottobre 2009)
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