di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 12/2/2016)
I giudici contabili sono stati sollecitati ad affrontare la problematica relativa alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Il citato comma 26 dispone, infatti, quanto segue:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
La richiesta di parere avanzata da un Comune riguarda se in tale citata normativa rientri o meno anche l’imposta di soggiorno, di cui all’art.4 del d.lgs. n. 23/2011, considerato che essa trova applicazione nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e non è dovuta da coloro che sono residenti nel comune.
La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n.35 depositata in data 9 febbraio 2016.
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