di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 16/2/2016)
Dopo aver indicato nella prima parte dell’articolo le norme sulla trasparenza in senso generale e di ampliamento dell’accesso civico, in questa parte ci si occuperà da un lato delle previsioni di semplificazione e dall’altro lato delle ulteriori previsioni di nuovi dati, nonché del rinforzato apparato sanzionatorio.
Semplificazione atti da pubblicare.
La normativa prevede una serie di semplificazioni ed in particolare:
- In caso di banche dati utilizzate da altre amministrazioni, al fine di evitare confusione ed agevolare l’accesso, si prevede che la pubblicazione dei citati dati e/o documenti possa avvenire inserendo, nella parte relativa alla sezione “Amministrazione trasparente”, mediante un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, detenuti dalle citate amministrazioni. A tal fine, la normativa prevede pertanto che, le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l’indicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Nel caso in cui, in tali banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati; …
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento