Il Tribunale ha infatti osservato che “si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 12 della legge n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)”; di conseguenza, i lavoratori “potrebbero incorrere nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”.
Dunque – secondo il Tribunale – poiché le ipotesi di reintegrazione in servizio sono ormai residuali anche quando si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il lavoratore non sarebbe libero di esercitare i propri diritti durante il rapporto di lavoro e la prescrizione deve sempre iniziare a decorre dalla fine di esso. Si tratta di una posizione che si è già profilata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 4 giugno 2014, n. 12553) e che potrebbe nel tempo consolidarsi, ancor più con riferimento ai nuovi assunti destinatari delle c.d. tutele crescenti.
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