I permessi retribuiti di cui all’art.33 della legge n.104/1992 usufruiti dai dipendenti danno luogo a decurtazione della liquidazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa?
In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che, come più volte affermato da parte della scrivente Agenzia nei propri orientamenti applicativi, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, ai fini della sua erogazione, non è direttamente ed automaticamente collegata alla presenza in servizio.
Si tratta, infatti, di un emolumento da corrispondere “a seguito di valutazione annuale” (art. 10, comma 3 CCNL del 31.3.1999) dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
Pertanto, secondo la regola generale enunciata, non sembra possibile ritenere che nei confronti della dipendente assente per fruizione dei permessi di cui alla legge n.104 del 1992 (o di congedo parentale o di altra tipologia di assenza) debba essere, per ciò stesso, decurtata l’ammontare della retribuzione di risultato collegata alla posizione organizzativa di cui è titolare, in misura strettamente proporzionale ai giorni di assenza.
L’Ente deve, invece, procedere alla valutazione annuale dell’effettiva partecipazione del titolare al conseguimento degli obiettivi assegnati e la rilevanza del suo apporto, secondo le metodologie a tal fine autonomamente adottate.
In tale ambito, può certamente ritenersi ragionevole presumere che i periodi di assenza, soprattutto ove prolungati nel corso dell’anno, possano incidere negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti non siano in alcun modo apprezzabili).
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