Il passaggio ai nuovi principi contabili, ormai a regime, danno la possibilità, alle amministrazioni, di effettuare possibili variazioni di bilancio anche in esercizio provvisorio. Qui di seguito le ipotesi previste dal TUEL e dai principi contabili di possibili variazioni da apportare al bilancio provvisorio, sia in tema di utilizzazione dell’avanzo vincolato, sia in tema di accertamento ed impegno di somme vincolate.
L’utilizzo dell’avanzo vincolato in esercizio provvisorio.
L’art.163 del d.lgs. n. 267/2000, che, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, disciplina l’esercizio provvisorio precisando al comma 7, che, nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio individuate dall’art. 187, comma 3-quinquies (quelle che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione). Anche il paragrafo 9.11.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011) conferma che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione.
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