Preliminarmente, tuttavia, occorre chiarirne il legame con la legge n. 243/2012. Quest’ultima – che ricordiamo è una legge rinforzata, come tale non modificabile o derogabile da una legge ordinaria – impone, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, il conseguimento, sia a preventivo che a consuntivo, del pareggio fra entra-te e spese finali e fra entrate e spese correnti, entrambi declinati sia in termini di competenza che di cassa. Essa, inoltre, pone limitazioni molto restrittive sull’indebitamento, obbligando ad attivarlo solo nell’ambito di intese a livello regionale. Al contrario, la legge di stabilità 2016 menziona solo il pareggio fra entrate e spese finali in termini di competenza, tralasciando gli altri obiettivi previsti dalla legge n. 243/2012, e non ripropone le limitazioni sull’indebitamento. Al riguardo, la relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2016 afferma di avere anticipato di un anno l’applicazione della legge n. 243/2012, dal momento che l’applicazione a regime riguarda i bilanci che, in base alla disciplina generale, si dovrebbero approvare dopo il 1° gennaio 2016, ossia quelli relativi al 2017. Inoltre, la legge di stabilità 2016 dà attuazione alla legge n. 243/2012, individuando come saldo da presidiare con monitoraggi e sanzioni solo quello finale di competenza. Tuttavia, la questione è tutt’altro che risolta. Al riguardo, basta richiamare i dubbi espressi, oltre che dal Servizio studi di Camera e Senato, soprattutto dalla Corte dei conti, che nel corso della sua audizione al Senato sul disegno di legge di stabilità 2016 È auspicabile, quindi, che intervenga quanto prima una razionalizzazione del quadro normativo che regola la materia.
Matteo Barbero
Brano tratto dall’articolo “Dal patto al pareggio di bilancio” (è possibile acquistare singolarmente l’articolo)
pubblicato sul fascicolo 1/2016 della rivista La finanza locale
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