di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 11/3/2016)
Un responsabile dei servizi finanziari di un piccolo Comune aveva proceduto ad affidare all’esterno alcune delle attività rientranti nel proprio servizio ed in particolare le attività di redazione del conto del patrimonio, di certificazione del bilancio e del rendiconto. Tali attività essendo state affidate all’esterno per lo svolgimento di funzioni ordinarie e tipiche, è la stessa legge che le qualifica come causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ne abbia stipulato i contratti. Né, trattandosi di funzioni ordinarie, era possibile far rientrare le citate collaborazioni nel perimetro previsto dall’art.7 del d.lgs. n. 165/2001, il quale subordina il conferimento di incarichi esterni al previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, limitatamente ad obiettivi e progetti specifici e determinati e a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata. D’altra parte, essendo il Comune di piccole dimensioni, ed il responsabile rivestendo una qualifica elevata, le citate attività esternalizzate non avrebbero potuto essere qualificate come attività particolarmente complesse. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Molise, nella sentenza 18 febbraio 2016, n. 7, nella motivazione del danno erariale, quantificato nelle somme corrisposte illegittimamente a soggetti esterni, nella sola persona del responsabile dei servizi finanziari.
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