In caso di errore nella costituzione del fondo delle risorse decentrate, nel quale non sono state inserite alcune voci invece presenti nel bilancio e come tale effettivamente distribuite, il problema che si pone, a seguito di specifica verifica con le OO.SS., come sia possibile procedere alla citata rettifica in favore dei dipendenti e quali sono le conseguenze in tema di riduzione delle risorse decentrate fissate dalla legge di stabilità 2016 da applicare ai fondi degli anni successivi, in caso di correzione degli errori riscontrati. Tali sono le richieste formulate da un Comune ai giudici contabili. La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 58, depositata in data 10 marzo 2016.
LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Precisa il Collegio contabile come le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, all’art. 1 comma 236 prevede che “… a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015…”. Si tratta di una nuova formulazione della normativa che ricalca le vecchie disposizione di cui all’art.9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, dove sulla questione si sono soffermati diversi pareri delle Sezioni territoriali. …
Segnaliamo il corso:
La contabilità economico patrimoniale
e la contabilità finanziaria integrata
delle amministrazioni pubbliche
Il piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio:
modalità operative e scelte applicative
Roma, 7 aprile 2016
Torino, 21 aprile 2016
Bologna, 5 maggio 2016
Bari, 19 maggio 2016
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