La revisione degli interpelli. Nuove regole per tutte le tipologie (Parte 2)

8 Aprile 2016
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Sono legittimati alla presentazione dell’istanza, oltre ai contribuenti che provvedono direttamente, anche i soggetti non residenti (sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio), nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i sostituti e i responsabili d’imposta.
Ciò comporta che è sempre necessario che nell’istanza siano indicati i dati identificativi delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell’interpello per consentire una corretta parametrazione, nelle diverse sedi, degli effetti della risposta.

Riguardo alle questioni relative all’applicazione dell’Iva, la circolare 9/2016 precisa che non sono legittimati a presentare istanze d’interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di questo tributo. Questi soggetti non possono essere, infatti, qualificati in termini di “contribuenti”, in quanto su di essi non incombono obblighi in ordine all’attuazione del rapporto tributario.

Sono confermati gli indirizzi di cui alla circolare n. 42/2011 circa l’impossibilità di ricondurre all’ambito dell’interpello le istanze presentate da professionisti, ordini e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, in assenza di specifico mandato; in tali casi, l’istanza continuerà a essere trattata, se ricorrono gli altri presupposti, nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica fornita dall’Agenzia.

Competenza degli uffici
Per garantire una maggiore uniformità della disciplina, la competenza a trattare tutte le tipologie di interpello è attribuita alle direzioni regionali, tranne alcune ipotesi per le quali la competenza è attribuita alle direzioni centrali.
Più in dettaglio, la competenza delle direzioni regionali è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano a oggetto i tributi erariali (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Entrate) o l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno a oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Territorio).

Per quanto attiene alle prime, infatti, l’interpello è presentato alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante. Le seconde, invece, sono validamente presentate alla direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
Si è previsto che, in deroga alla tendenziale competenza delle direzioni regionali, sono inoltrate alla direzione centrale Normativa (per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Entrate) e alla direzione centrale Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare (per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Territorio) le istanze presentate da:

  • amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale, comprese le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente
  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato, anche qualora i medesimi abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia ovvero assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 35-ter, comma 1, d.P.R. n. 633/1972)
  • soggetti di più rilevante dimensione ossia coloro che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro con riferimento all’ultima dichiarazione presentata (articolo 27, comma 10, d.l. n. 185/2008).

In via transitoria, un’ulteriore deroga alla competenza regionale per la trattazione delle istanze è stata stabilita per le istanze di interpello antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017, le quali, per garantire la formazione di un indirizzo uniforme in ordine alle previsioni dell’articolo 10 bis dello Statuto, sono presentate alla direzione centrale Normativa.

Va evidenziato che la regola della temporanea competenza della direzione centrale vale altresì nell’ipotesi in cui l’istanza antiabuso contenga anche un quesito di tipo diverso, strettamente correlato alla richiesta della parte, anche quando detto quesito, se autonomamente presentato, dovrebbe essere indirizzato alla direzione regionale.

Per una compiuta istruttoria dell’interpello, le direzioni centrali – stante le strette relazioni tra istanze di interpello e attività accertativa – effettuano richieste interne alle strutture territoriali competenti per il controllo, senza che ciò interferisca con gli ordinari termini di risposta al contribuente.

In caso di presentazione dell’istanza a un ufficio diverso da quello competente, il primo provvede a trasmettere al secondo l’istanza. In tal caso, i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione del quesito da parte dell’ufficio competente, data di cui viene data puntualmente informazione al contribuente.

Senza effetti sui termini di risposta al contribuente, le direzioni regionali inoltrano l’istanza alla direzione centrale di riferimento:

  • nei casi di maggiore incertezza della soluzione o di complessità della fattispecie
  • per le ipotesi in relazione alle quali la risposta è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dello Statuto.

Modalità di presentazione delle istanze
Sono state razionalizzate le modalità di presentazione delle istanze che (al pari della documentazione integrativa ovvero dei dati e dei documenti ulteriori richiesti al contribuente per effetto della regolarizzazione) sono presentate mediante:

  • consegna a mano
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
  • presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata
  • utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate, con modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2, del Dlgs 82/2005, che non è al momento operativo e sul quale, pertanto, si rinvia a futuri chiarimenti
  • mediante la posta elettronica libera agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Territorio) e dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Entrate) dai contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato; pertanto, coloro che invece provvedono alla nomina di quest’ultimo inoltrano le istanze di interpello attraverso le modalità di presentazione previste per tutti gli altri contribuenti.

Anche con riferimento alla modalità di presentazione a mezzo posta elettronica, è necessario che il contribuente presenti l’interpello alla direzione regionale o centrale competente in base al suo domicilio fiscale, utilizzando esclusivamente il relativo indirizzo di Pec o, se ne ricorrono i presupposti, di posta elettronica libera tra quelli contenuti nell’allegato A del provvedimento.
Le istanze dei contribuenti, diversi da soggetti non residenti privi di un domiciliatario nel territorio dello Stato, presentate mediante la posta elettronica libera ai suddetti indirizzi devono considerarsi, pertanto, non presentate e, quindi, sono del tutto improduttive degli effetti dell’interpello. Di detta circostanza viene comunque data informazione al contribuente istante.

Preventività delle istanze e non interferenza con le attività di controllo
Ai fini della preventività tutte le tipologie di interpello devono essere presentate:

  • prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, se dette istanze sottendono comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione. Non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata, né tanto meno i termini previsti dal comma 8-bis dell’articolo 2 del d.P.R. n. 322/1998. Il riferimento alla dichiarazione come momento rilevante ai fini dell’attuazione del comportamento vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per le istanze relative all’Iva, in quanto è comunque con la presentazione della dichiarazione che il contribuente dà definitiva attuazione al proprio comportamento. Quando le istanze di interpello riguardano questioni che hanno impatto su dichiarazioni relative a più periodi di imposta (come accade, ad esempio, nei casi in cui oggetto dell’istanza sia la rilevanza delle spese di ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir) e sono presentate oltre il termine di presentazione di una dichiarazione interessata dal quesito, dovrà comunque essere apprezzato l’interesse del contribuente a conoscere la risposta dell’amministrazione anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi
  • prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie (come nel caso degli interpelli in materia di imposta di registro, per i quali occorre far riferimento, ad esempio, alla presentazione dell’atto per la registrazione).

Le istanze presentate non devono interferire con attività di controllo già poste in essere dall’amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello.

Contenuto delle istanze
L’istanza deve contenere i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
  • l’indicazione della tipologia di istanza, con esplicito riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta senza la quale, peraltro, è difficile valutare in sede di accertamento gli effetti dell’eventuale silenzio assenso formatosi sull’istanza
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600/1973 o comunque del diverso soggetto legittimato alla presentazione con la relativa procura. Se, in quest’ultimo caso, la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata all’istanza. Si ricorda che l’istanza va sottoscritta con firma autografa, ovvero – nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo Pec o, ove consentito, posta elettronica libera – con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.

Può accadere che un determinato profilo della fattispecie descritta dal contribuente imponga all’amministrazione di effettuare ulteriori valutazioni ex se riconducibili a una diversa tipologia di interpello. In tali circostanze, indipendentemente dal fatto che il contribuente, nell’indicare il tipo di istanza, valorizzi la presenza di due o più quesiti, strettamente consequenziali, la risposta dell’amministrazione sarà unica e verrà resa nel più ampio termine di 120 giorni relativo a una o più delle richieste formulate, senza che si determini, decorso il termine di 90 giorni, silenzio assenso rispetto agli eventuali quesiti “interpretativi” contenuti nell’istanza.

Riguardo ai requisiti dell’istanza, alcuni di essi (in particolare i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del legale rappresentante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie) costituiscono il contenuto minimo necessario delle istanze, la cui assenza è causa di inammissibilità, mentre tutti gli altri requisiti, invece, possono essere regolarizzati.

Inoltre le istanze devono essere corredate:

  • della documentazione, non in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta
  • dei pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle Entrate presupponga l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.

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