Pareggio di bilancio, la guida di Anci Toscana al nuovo ddl

19 Maggio 2016
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L’ANCI Toscana ha pubblicato una nota sul ddl che modifica la Legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio. Una guida per orientarsi nelle novità che attendono i Comuni.

Sintesi Articolo 1

Il primo articolo alle lettere a) e b) procrastina per gli esercizi a venire l’impianto della Legge di Stabilità 2016, ovvero il conseguimento di un saldo finale di competenza tra entrate finali e spese finali non negativo sia nel bilancio di previsione che nel consuntivo. Rispetto all’impianto originale dell’art. 9 comma 1 della Legge 243/2012 si passa da 8 saldi a 2. Inoltre, vengono specificati quali siano i titoli che concorrono alla formazione del saldo (in quanto ciò non avviene nel testo attualmente in vigore della legge 243/2012) stabilendo che le entrate finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 (corretto e integrato dal D.lgs. 126/2014) e le spese finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

La lettera c) dell’art. 1 del DDL modifica in toto il comma 2 dell’art. 9 della L. 243/2012, prevedendo che in caso di saldo negativo l’Ente adotti misure di correzione tali da assicurare il recupero dello sforamento entro il triennio successivo a quote costanti. Viene poi riservato alla Legge dello Stato la possibilità di rivedere tale modalità di recupero per le finalità di rispetto dei vincoli europei a cui l’Italia è tenuta.

Il comma 3 viene soppresso in quanto, fermo restando l’obbligo a preventivo e a consuntivo dell’equilibrio del saldo finale di competenza, gli Enti territoriali possono destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento.

Infine viene modificato il comma 4 introducendo con Legge dello Stato non solo sanzioni ma anche “premialità” connesse all’attuazione del saldo di competenza finale.

Sintesi Articolo 2

Il comma 3 dell’art. 10 della L. 243/2012 viene così modificato: le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti saranno effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo finale di competenza (e non del saldo finale di cassa), del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Il comma 4 è soppresso in quanto riferito al saldo finale di cassa. In ogni modo viene anche soppressa la disposizione per la quale un eventuale saldo negativo ottenuto a livello regionale nell’anno t avrebbe pesato sul saldo dell’anno successivo t+1.

Il comma 5 viene sostituito, prevedendo che con un DPCM d’intesa con la Conferenza unificata vengano disciplinati i criteri e le modalità di attuazione dell’art. 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sintesi Articolo 3

Il comma 1 dell’art. 11 viene modificato demandando alla Legge dello Stato le modalità del concorso al finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali da parte dello Stato (LEP) in ragione dell’andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Se, quindi, con la vecchia L. 243/2012 si stabilivano criteri di perequazione in caso di ciclo economico negativo basati sulle entrate degli enti, con questa modifica lo Stato rimanda la definizione di questo impianto al futuro, fermo restando la volontà di creare un sistema di perequazione vicendevole tra Stato ed Enti come originariamente previsto dai vecchi artt. 11 e 12. Di conseguenza sono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 11.

Sintesi Articolo 4

Vengono modificati i commi 1 e 2, riservando a Legge dello Stato le modalità del concorso degli Enti territoriali alla sostenibilità del debito del complesso delle AA.PP. nonché la disciplina del fondo ammortamento dei titoli di Stato tenuto conto dell’andamento economico.

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