DOMANDA:
Questa amministrazione sta valutando la possibilità di eseguire un impianto di geotermia presso il plesso scolastico ed il centro sportivo. Considerato che i lavori potrebbero qualificarsi con codice ateco 43.22.01, si chiede se, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2015, tali lavori rientrino nel campo del reverse charge, oppure in quanto riferiti ad un immobile di natura istituzionale ed al centro sportivo dato in concessione, si applichi lo split payment.
RISPOSTA:
Dal punto di vista oggettivo, la prestazione di servizi per la realizzazione di un impianto di geotermia rientra nella previsione di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del DPR 633/1972: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Ciò significa che è sicuramente soddisfatto il primo requisito, necessario ma non sufficiente, per l’applicazione del reverse charge. Se l’impianto serve un edificio non strumentale all’esercizio di un’attività commerciale, come sembra emergere nel caso di specie, è carente il presupposto soggettivo in quanto il comune non agisce in veste di soggetto passivo. La conseguenza è l’applicazione dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 e con le modalità indicate dall’art. 4 del DM 23.1.2015, attuativo del predetto articolo. Laddove l’impianto servisse parzialmente un immobile desinato ad attività commerciale (c.d. “utilizzo promiscuo”) – potrebbe riguardare, nel caso di specie, l’impianto sportivo – bisognerebbe procedere all’individuazione della quota imputabile all’attività commerciale, vale a dire quella che consente la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti ex art. 19-ter del DPR 633/1972, secondo le istruzioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 27.3.2015, parag. 8. Detta quota, comunicata al fornitore, sarebbe da assoggettare a reverse charge, la rimanente a split payment. Si tratta, evidentemente, di un complesso quanto inutile (perché in ogni caso l’imposta non viene pagata al fornitore) procedimento ma che tuttavia dovrebbe essere applicato per evitare eventuali riflessi sanzionatori previsti dal nuovo comma 9-bis) dell’art. 6 del D.lgs. 471/1997.
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