IMMOBILI IN COMODATO
Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.
Guida completa all’imu – tasi 2016
di Saverio Cinieri
Aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 alla disciplina sulle imposte IMU e TASI, il manuale analizza nel dettaglio la normativa relativa alle due imposte, tenuto conto della più recente giurisprudenza.
Con l’ausilio di tabelle e grafici, la trattazione esamina l’evoluzione della tassazione degli immobili, per approfondire più nello specifico l’applicazione dell’IMU e TASI e fornisce indicazioni pratiche per la soluzione alle problematiche più ricorrenti.
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