L’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche “nuovo Codice”) prevede come motivo di esclusione dalla gara l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione». La causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. Si tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006. Nel precedente quadro normativo era, in particolare, previsto che le SOA accertassero la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell’attestazione (art. 40, comma 9-ter) e la segnalazione all’Autorità, la quale, a sua volta, disponeva «l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, dopo aver accertato che le false dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti» (art. 40, comma 9-quater). Queste due ultime disposizioni non sono, però, state riprodotte nel nuovo Codice, in quanto l’art. 83, comma 2 demanda all’Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a quanto stabilito dall’art. 84, comma 8, andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell’attestazione.
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