Il provvedimento è previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che dopo il comma 150 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha aggiunto il comma 150-bis, prevedendo che le città metropolitane e le province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica, debbano assicurare un contributo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, a 60 milioni di euro per l’anno 2015, a 69 milioni di euro per l’anno 2016 ed a regime dall’anno 2017, in considerazione sia del progressivo venir meno delle elezioni provinciali che per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province.
Il provvedimento, a completamento del triennio 2014-2016, riguarda ora tutte le n. 86 tra città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per le quali, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, alle scadenze sia naturali che anticipate del mandato degli organi delle province negli anni 2013, 2014 e 2015 non si sono tenute le consultazioni elettorali, con conseguenti risparmi, anche per quanto attiene le indennità ed i rimborsi per le attività dei componenti degli stessi organi, divenute gratuite a seguito della legge n. 56/2014.
Il contributo posto a carico di ciascuna delle città metropolitane e delle province è consultabile nell’elenco allegato.
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