I magistrati contabili si occupano della definizione del danno erariale da soccombenza giudiziaria, che si compone di due elementi:
- elemento indiretto, dato dall’antigiuridicità dell’agire amministrativo che ha dato origine al contenzioso determinando quindi la susseguente soccombenza (nelle diverse forme della condanna al risarcimento del danno ovvero della conciliazione con funzione transattiva);
- elemento diretto, consistente nell’atteggiamento processuale tenuto dalla P.A.– negligentemente passivo ovvero temerariamente attivo – che abbia aggravato il danno mediante la causazione di maggiori spese processuali.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Molise, nella sentenza 31/05/2016 n. 33, si occupa di tale fattispecie.
IL FATTO
Il fatto oggetto di scrutinio da parte del magistrati contabili, concerne un contenzioso sorto con il Comune riguardante una cartella esattoriale, per tributo ICI asseritamente non dovuto, vittoriosamente impugnata dal contribuente per non essere ancora venuto in essere il fabbricato oggetto di imposizione negli anni per cui era stata emessa la cartella.
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