La correlazione tra FCDE e fondo inesigibilità della TARI – Il Commento di V. Giannotti

17 Giugno 2016
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di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 17/6/2016)

Un Sindaco chiede quale tipo di correlazione esiste tra il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da calcolare obbligatoriamente sulle entrate previste per la TARI, e i crediti inesigibili della TARI che obbligherebbe i comuni a ricomprendere tra i costi del piano finanziario del servizio di igiene urbana, da coprire integralmente con il gettito della tassa. Secondo il Sindaco istante, i due istituti, pur indicando soluzioni contabili diverse, mirerebbero a tutelare il medesimo bene. Il fondo crediti di dubbia esigibilità limiterebbe la capacità di copertura delle spese del servizio rifiuti da parte della TARI all’importo effettivamente esigibile delle relative entrate, mentre il comma 645 bis, dell’art. 1 della legge n. 147/2013, consentirebbe il recupero sui piani finanziari futuri delle somme definitivamente non riscosse a valere sulle entrate accertate a titolo di tassa sui rifiuti dei singoli esercizi di competenza. Pertanto, in assenza di un coordinamento, si perverrebbe ad una duplicazione di partite contabili e ad un ingiustificato aumento della tassazione sugli utenti del servizio rifiuti. Da ciò discendono i seguenti quesiti che il Comune pone ai giudici contabili:

  • se la TARI rientra tra le entrate di dubbia e difficile esazione, in relazione alle quali sussiste l’obbligo dell’accantonamento di cui all’art. 167 del TUEL, anche in relazione al comma 645 bis dell’art. 1 della legge 147/2013;
  • se, in caso di risposta positiva, l’importo dell’accantonamento al FCDE rientra tra le componenti di costo del servizio cui dare copertura integrale con la TARI, ovvero se la portata applicativa del comma 654 bis è limitata – stando al tenore letterale della norma – ai crediti inesigibili relativi ai residui attivi da TIA 1 (…), TIA 2 (…), TARES (…), con la conseguenza che in relazione ai residui attivi relativi a tali tipologie di entrata non si fa luogo all’accantonamento al FCDE, posto che in caso di inesigibilità dei relativi crediti i mancati ricavi sono inseriti tra le componenti di costo del servizio rifiuti da coprire integralmente con la TARI;
  • cosa si intende per “crediti risultati inesigibili”, chiarendo se l’espressione indica i crediti per i quali il comune abbia infruttuosamente esperito tutte le forme di riscossione anche coattiva, ovvero anche i crediti dubbi.

La risposta ai quesiti del Comune sono resi della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la deliberazione n. 113 depositata in data 15/06/2016.

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