Il Documento Unico di Programmazione ha rappresentato sin dall’inizio un rilevante impatto sulla programmazione da parte degli enti locali, investendo la stessa ANCI, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, la Commissione ARCONET e parte della dottrina che ne ha rilevato una serie di necessari adattamenti alle concrete esigenze delle amministrazioni locali anche di piccola dimensione. La suddivisione nelle due parti in cui è composto il documento, sezione strategica e sezione operativa, ha di fatto rivoluzionato la programmazione delle attività da parte dell’ente locale anticipandone i contenuti di concreta programmazione, seguendo lo schema stabilito dall’allegato 4/1 del d.lgs.118/2011. Successivamente, per la definizione del DUP semplificato, valido per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è stato emanato il “Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 concernente l’aggiornamento del decreto legislativo n. 118 del 2011”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12/06/2015. In tale decreto interministeriale è stato inserito, all’Allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011, il punto 8.4 denominato “Il Documento unico di programmazione semplificato”. Va, tuttavia, evidenziato come le differenze tra DUP e DUP semplificato si risolvono esclusivamente in un minore dettaglio nella parte strategica, lasciando in ogni caso ai Comuni di piccole dimensioni l’onere di compilazione di tutta la sezione operativa. Il primo debutto del modello da parte degli enti locali, è stato differito nel primo anno, a fronte di una serie di incertezze sia di ordine amministrativo che legislative, essendo stato il bilancio di previsione prorogato al 30/04/2016. In tale situazione, si è giunti, a fronte di continue negoziazioni tra Governo e ANCI, anche alla luce dell’intervento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a suddividere l’iter del DUP in due momenti: a) il primo rappresentato dalla presentazione al Consiglio Comunale; b) il secondo relativo alla presentazione dello stesso quale aggiornamento prima del bilancio di previsione. E’ stato, infine stabilito come l’organo di revisione contabile esprimesse il proprio parere esclusivamente in fase di aggiornamento del DUP in modo conforme ai dati del bilancio di previsione, mentre nella fase precedente nessun parere veniva rilasciato se non in merito alla conformità dello documento al modello stabilito dal citato Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011. Le conseguenze in caso di mancata presentazione del DUP, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, sono state considerate non sanzionabili, in considerazione dei tempi ordinatori e non perentori della sua approvazione. In tal modo nel primo anno di applicazione la presentazione al Consiglio Comunale del DUP avrebbe dovuto avvenire entro il 31/12/2015, mentre il suo aggiornamento avrebbe dovuto essere effettuato prima dell’approvazione del bilancio di previsione, ovvero contestualmente allo stesso.
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