Alcune criticità nell’elaborazione del DUP (seconda parte) – Il Commento di V. Giannotti

28 Luglio 2016
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di V. Giannotti

Precisate le difficoltà nella redazione del DUP in merito alle risorse disponibili (vedi l’articolo: Alcune criticità nell’elaborazione del DUP ), in mancanza di informazioni precise da parte prima del DEF e della legge di stabilità 2017, la redazione del DUP anche per il periodo 2017-2019 presenta ulteriori difficoltà di riconciliazione tra i nuovi principi contabili, il TUEL e le regole stabilite per la programmazione delle opere pubbliche e del fabbisogno del personale qui di seguito esaminate.

TEMPISTICA TRA DUP E PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
Il nuovo codice degli appalti (D.lgs.50/2016) riforma il programma delle opere pubbliche precisando all’art.21 quanto segue:
Comma 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Comma 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

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