Un responsabile dei servizi finanziari è stato condannato dai giudici contabili per non aver correttamente gestito i mandati di pagamento. In particolare il danno erariale trova corrispondenza in una serie molteplice di irregolarità successivamente verificate ed accertate, nelle quali risultavano:
a) duplicazione di mandati con mancata coincidenza fra i beneficiari indicati nelle scritture contabili e quello indicato negli atti diretti al tesoriere;
b) riferimenti nei mandati ad atti di impegno che non trovano corrispondenza, quanto a data e numero, nella contabilità dell’Ente;
c) mancanza o irregolarità della documentazione giustificativa della spesa (documenti con importi o date che non consentono con sufficiente certezza la riferibilità al mandato cui sono allegati);
d) irregolarità e anomalie varie (mancata indicazione del beneficiario, non riferibilità a soggetti esistenti, difformità nell’importo ecc.).
I RILIEVI DELLA PROCURA
La procura contabile, a fronte delle mancanze accertate, ha rinviato a giudizio il responsabile dei servizi finanziari per responsabilità contabile, in considerazione della prova liberatoria a lui incombente, inerente le circostanze di forza maggiore che avevano reso impossibile giustificare le spese e osservare le altre disposizioni contabili in materia, ai sensi dell’art. 615 R.D. n. 827/1924 (applicabile al personale degli enti locali stante il generale rinvio contenuto nell’art. 93 TUEL), ovvero in difetto di tale prova liberatoria il responsabile dei servizi finanziari sarebbe il diretto responsabile in via contabile delle citate irregolarità (cfr. art. 81, comma 3 R.D. n. 2440/1923) per un ammontare quantificato pari alla somma dei mandati di pagamento irregolari.
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