Il rinnovo di un incarico dirigenziale è stato sottoposto all’attenzione dei giudici contabili al fine di verificarne la legittimità. In particolare l’Amministrazione pubblica aveva avuto modo di evidenziare come il rinnovo dell’incarico dirigenziale, effettuato in assenza delle procedure di valutazione comparativa previste dall’art.19 del D.Lgs. n.165/2001, era stato disposto al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, in ragione dell’alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all’Ufficio, della particolare competenza posseduta e dei buoni risultati raggiunti dal dirigente preposto. Sul punto il magistrato contabile istruttore evidenzia, in via preliminare, come il rinnovo dell’incarico, specie se reiterato, rappresentando un istituto di carattere eccezionale e derogatorio, deve comunque rispettare i limiti di una ragionevole durata e soggiacere a quanto imposto dalla legge n.190/2012 (c.d. normativa anticorruzione). Proprio in merito alla citata normativa anticorruzione, si sottolinea come il rinnovo dell’incarico dirigenziale si riferisca ad un servizio che si occupa delle procedure relative agli appalti per lavori e forniture di beni e servizi nonché degli affidamenti in economia di competenza dell’Amministrazione, e come tale lo stesso appare particolarmente sensibile alle linee guida sulla normativa citata, in quanto settore da considerare particolarmente esposto a potenziali rischi corruttivi (es. art.1, co.16, legge n.190/2012).
In considerazione della protrazione del citato incarico dirigenziale (per circa 13 anni), il magistrato istruttore, deferisce la questione di legittimità al Collegio contabile al fine di verificare se esistano i presupposti per l’eventuale visto di legittimità richiesto dall’Amministrazione pubblica (nel caso di specie una Prefettura), in considerazione dell’insufficiente generico riferimento di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell’attività amministrativa in rapporto a importanti e delicate procedure in itinere in quanto se la presenza, del tutto ordinaria e fisiologica, di procedure amministrative in itinere, pur importanti e delicate, comportasse automaticamente la possibilità di rinnovare gli incarichi dirigenziali in asserita applicazione del principio di buon andamento e di continuità amministrativa, finirebbe con essere sostanzialmente vanificata la normativa che, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, impone invece la rotazione degli incarichi, l’espletamento di procedure comparative e la presenza di precisi limiti temporali.
Le risultanze della decisione sono contenute nella deliberazione 12/08/2016 n. 144, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.
Novità editoriale:
L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi
di Marcella Mulazzani
Quest’opera illustra il nuovo ordinamento contabile che richiede l’applicazione di 18 principi contabili generali e 4 principi contabili applicati: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato del gruppo dell’amministrazione pubblica locale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento