LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO CONTABILE
In via preliminare il Collegio contabile esamina, oltre al superamento delle eccezioni in rito (prescrizione, atto di citazione oltre i termini dell’invito a dedurre), la posizione del dirigente dei servizi finanziari succeduto alle funzioni in epoca successiva all’inutile decorso dei termini che ha determinato la perdita del finanziamento comunitario. Rileva, a tal riguardo, il Collegio contabile come per il citato dirigente vi sia stata assoluta assenza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno, in quanto dagli atti emerge come, il conferimento dell’incarico dirigenziale, sia avvenuto solo successivamente allo spirare del termine della regolare rendicontazione. D’altra parte, rileva il Collegio contabile, la Procura non poteva attribuire la responsabilità al citato dirigente per omessa rendicontazione dei citati contributi comunitari, se la rendicontazione stessa doveva compiersi sei mesi prima che lo stesso prendesse servizio, per cui il citato dirigente va assolto, appunto, per assenza del nesso causale tra la sua condotta ed il danno.
Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il Dirigente finanziario precedente ed il Sindaco del Comune a cui va attribuita in parti uguali l’intera responsabilità della perdita del contributo comunitario quale specifica posta di danno erariale. A loro va attribuita la responsabilità amministrativa, a fronte di una condotta connotata da una assoluta incuria nella gestione del contributo, tanto più grave se si considera che l’Ente poco dopo l’avvenuta revoca del contributo, è stato dichiarato in dissesto.
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