Al decreto sono allegati 8 schemi per la determinazione del maggior disavanzo, differenziati per enti sperimentatori e non sperimentatori (e quindi per la data in cui tale operazione è stata effettuata) e per le autonomie speciali. In particolare:
- gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione e che pertanto hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 utilizzano l’Allegato B/1;
- le autonomie speciali e i loro enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2016 utilizzano l’Allegato B/1S;
- gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2012 utilizzano l’Allegato C;
- gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2012 utilizzano l’Allegato D;
- gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2014 utilizzano l’Allegato E;
- la Regione Campania utilizza l’Allegato F.
Inoltre, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, così come le autonomie speciali e i loro enti devono inviare, rispettivamente, anche i prospetti di cui agli Allegati B/2 e B/2S contenenti informazioni utili alla finanza pubblica.
Gli allegati, firmati digitalmente dal responsabile finanziario del Comune, dovranno essere inviati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, tramite l’applicazione web http://www.pareggiobilancio.mef.it.
Con comunicato del 30/01/2017 la Fondazione ANCI (IFEL) rende noto che tale adempimento è finalizzato a verificare la congruità del periodo trentennale previsto per il ripiano del disavanzo. Si tratta pertanto di una comunicazione straordinaria, specificatamente individuata dalla normativa e finalizzata a verificare, una tantum e sulla base dei consuntivi degli enti locali e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, la congruità del periodo trentennale di ripiano. Il decreto legislativo 118/2011 infatti prevede che i tempi di copertura del maggiore disavanzo sarebbero stati rivisti in relazione all’esito della verifica da riaccertamento.
Si segnala infine che il prospetto non deve essere redatto solo dagli enti che hanno registrato un disavanzo, ma da tutti gli enti. Gli enti che hanno registrato un maggior disavanzo a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario e che non compilano il modello entro i termini prescritti sono sanzionati e devono ripianare i disavanzi nei tempi più brevi previsti dall’art. 3, comma 15 del decreto legislativo n. 118/2011, ossia negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e comunque non oltre la durata della consiliatura. Per gli enti che non hanno registrato un disavanzo sono previsti invece incentivi. L’art. 3, comma 15 del d. lgs. 118 del 2011 prevede “incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui.“
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