La magistratura contabile si è soffermata sul corretto calcolo dell’accantonamento della TARI in sede di verifica delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui nei confronti di un Comune. In particolare, è stato rilevato come nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l’ente ha applicato correttamente il nuovo principio contabile per il relativo calcolo all’1.1.2015 quanto ai crediti derivanti da sanzioni per violazione al C.d.S. e ai crediti Imu, mentre non risulta correttamente calcolato l’accantonamento relativo ai crediti derivanti dalla tassa smaltimento dei rifiuti. A seguito di specifica istruttoria è emerso, infatti, che con riferimento all’accantonamento per Tari, l’ente ha provveduto a rilevazioni extracontabili per addivenire all’applicazione del punto 3.3 e dell’esempio 5 del principio contabile, in particolare dalla relazione tecnica del dirigente dei servizi finanziari, allegata alla delibera della Giunta Comunale, si apprendeva che “
per quanto riguarda la Tari, disponendo a consuntivo di una sola annualità (2013), ci si è avvalsi della comunicazione del soggetto gestore relativa alle insolvenze nelle annualità dal 2009 al 2012 pari, mediamente, all’11,40%”. Seguendo tale metodologia l’ente ha quantificato il grado di realizzo di tale risorsa nel 88,06% del totale, calcolando una percentuale di svalutazione da applicare ai residui attivi all’1.1.2015 pari al 11,40% che non appare congrua.
Qui di seguito le motivazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, contenute nella
deliberazione 31/03/2017 n.108 circa il non corretto calcolo del FCDE.
L’errore del calcolo e la necessaria correzione
Secondo il Collegio contabile l’ente non ha effettuato una corretta rilevazione della solvibilità dei citati crediti, in considerazione dell’utilizzazione di una percentuale del gestore che attiene esclusivamente al grado di realizzo della gestione di competenza e non alla gestione dei residui.
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