Il dirigente del Settore Finanziario di un ente locale aveva proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, volto al riaccertamento straordinario di tutti i residui attivi e passivi dell’ente, con erogazione di un incentivo al termine dei lavori di ricognizione, incentivo distribuito, a dire del responsabile, a seguito di specifico indirizzo ricevuto dall’amministrazione. La Procura aveva convenuto in giudizio il citato responsabile finanziario per aver illecitamente conferito incarichi ai dipendenti, componenti il citato gruppo di lavoro, in assenza di alcun presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale e in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Il Collegio contabile di prime cure, in pieno accoglimento della tesa della Procura, condannava il citato dirigente al pagamento delle somme illecitamente attribuite ai dipendenti. Veniva, infatti, rilevato dal Collegio contabile come le attività poste in essere non potevano rappresentare incarichi extraufficio, atteso che la verifica dei residui attivi e passivi costituisce attività che deve essere svolta da parte degli uffici interni, strumentale al corretto adempimento dell’ordinamento contabile dell’Ente. In particolare l’
art. 153 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dopo aver previsto che al servizio finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria, stabilisce che “
il responsabile del servizio finanziario … è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese”. Alla stregua di tali puntali previsioni legislative non può sorgere alcun dubbio sulla riconducibilità della verifica dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi pregressi ai compiti e doveri d’ufficio dei dipendenti dell’ente locale, coordinati dal Dirigente dei Servizi Finanziari, trattandosi proprio di funzione demandata per legge ad articolazione interna all’Ente. I motivi rappresentati dal convenuto, a giustificazione della necessità dell’attività di revisione straordinaria dei residui, pure menzionati nel provvedimento di Giunta e nella propria determinazione (grossa mole di attività e passività finanziarie accumulate negli anni, la provenienza di molti residui da spese per investimenti e lavori pubblici, la nuova determinazione della macrostruttura organizzativa) non escludono l’illegittimità dell’esborso in quanto l’attività da svolgere, seppure sotto forma di verifica ulteriore e più approfondita circa la situazione dei residui dell’ente, in ogni modo rappresenta l’espletamento di un palese compito gestionale dell’ente locale.
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