Nel metodo ordinario del FCDE a consuntivo non si applica l’abbattimento previsto nel solo bilancio di previsione

25 Settembre 2017
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Tutti i comuni che avessero proceduto all’abbattimento nell’ultimo anno del FCDE in sede di consuntivo, applicando il metodo ordinario e non quello semplificato, secondo i giudici contabili hanno errato. Significativo il parere fornito dai magistrati contabili, sul corretto calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che spiazza la maggioranza dei comuni che avessero proceduto in tale modo. Qui di seguito il calcolo previsto dalla normativa a partire dal consuntivo dell’anno 2015, ossia a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Il metodo applicato dal comune

A seguito della verifica del calcolo del FCDE nel conto consuntivo 2015 da parte dei magistrati contabili, il responsabile finanziario rispondeva di aver applicato il metodo ordinario nel modo seguente:

  • l’ente per i residui attivi in c/residui al 31.12.2015, ha calcolato l’accantonamento del FCDE facendo la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi esistenti all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
  • per i residui attivi in c/competenza al 31.12.2015, la percentuale individuata come al punto precedente, è stata poi abbattuta al 36% (mentre per gli esercizi 2016 la percentuale saliva al 55% fino ad arrivare al 100% nel 2018).

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