Regole, limiti e conseguenze dell’esercizio provvisorio del bilancio

17 Gennaio 2018
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a cura di M. Bellesia

La deliberazione dell’organo consiliare di approvazione del bilancio preventivo va adottata entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il citato articolo 151, comma1, prevede, altresì, che il termine di approvazione del bilancio preventivo può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In tal caso, se l’Ente  non ha ancora approvato il proprio bilancio di previsione entro il nuovo termine di approvazione del bilancio, scatta l’”esercizio provvisorio” che viene “autorizzato per legge” (nel caso specifico con DM).
La fattispecie dell’esercizio provvisorio è regolata prevalentemente dall’art. 163  del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal punto 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Vediamo assieme le peculiarità dell’esercizio provvisorio con particolare riferimento alla gestione dei Comuni.

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