Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 (art.1 comma 882), prescrive quanto segue sul calcolo del FCDE
“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36, e al 55 per cento, se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’75 per cento, nel 2019 è pari almeno al 95 percento, nel 2020 e’ pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l’accantonamento al fondo e’ effettuato per l’intero importo (aggiornato alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018).
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio (aggiornato al decreto ministeriale 20 maggio 2015)”.
All’indomani delle modifiche del DM 20 maggio 2015, nella relazione dei revisori dei conti al conto consuntivo 2015 predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con l’ANCREL, è stato precisato a pag.33 quanto segue
“Avendo l’ente optato in sede di bilancio di previsione 2015 per una percentuale di accantonamento del 36% intende ora avvalersi di tale riduzione nel rendiconto 2015 sui residui provenienti dalla competenza 2015 (metodo ordinario ridotto). Sui residui di anni precedenti deve essere applicato il metodo ordinario pieno”. L’applicazione del c.d. metodo ridotto era conseguente ad una lettura delle modifiche operate dal DM 20 maggio 2015 che aveva inserito l’inciso “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018”.
Tali indicazioni di applicazione del c.d. metodo ridotto, in considerazione dell’incidenza del FCDE che riduce progressivamente l’avanzo disponibile nella maggioranza degli enti locali, ha spinto moltissimi enti ad applicare il citato metodo, sia nel conto consuntivo 2015 che in quello del 2016.
Su tale metodo di calcolo è intervenuta la magistratura contabile che, in sede di verifica dei rendiconti degli enti locali ha precisato la non praticabilità del citato metodo ridotto per le seguenti motivazioni.
- La Corte dei conti della Lombardia in diverse verifiche sulla congruità del FCDE con applicazione del metodo c.d. ridotto (ex multis delibera n.253/2017) ha precisato che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l’accantonamento a consuntivo 2015 al 36%, (facoltà, al contrario, riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2015). A supporto di tale conclusione i giudici contabili evidenziano che non possa invocarsi il dm 20.05.2015 laddove ha integrato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» alla frase «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio». Infatti, secondo il Collegio contabile, l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» va riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non alla facoltà, prevista per il medesimo quadriennio, di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario;
- La Corte dei conti Campania (ex mulitis deliberazione n.52/2018) ha recentemente affermato come il Comune sia incorso in errore applicando il c.d. metodo ordinario ridotto per il calcolo del FCDE ritenendo applicabile a consuntivo, una percentuale di abbattimento prevista solo “a previsione”. Alle giustificazioni del responsabile finanziario, secondo cui l’ente si è avvalso di detta metodologia confortato sul punto dalle indicazioni riportate nello schema tipo di relazione approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, ma in mancanza del citato documento, non reperibile neppure sul sito internet, per i giudici contabili non è possibile tenere in considerazione il citato schema tipo al fine di un eventuale affidamento da parte del Comune.
I comuni che avessero sino ad oggi applicato l’abbattimento con il metodo c.d. ridotto, si troverebbero nel conto consuntivo 2017 ad applicare, seguendo le indicazioni dei giudici contabili, il metodo ordinario a meno dell’utilizzazione del metodo semplificato anche questo oggetto di critiche da parte dei giudici contabili (ex mulitis deliberazione n.52/2018).
Da un punto di vista logico, tuttavia, a parere dello scrivente, non si comprende come il legislatore, in considerazione delle difficoltà da parte di tutti gli enti locali ad arrivare progressivamente con i risultati richiesti dai nuovi principi della contabilità armonizzata, abbia previsto un progressivo raggiungimento dell’obiettivo, lasciando da un lato la possibilità di intervenire solo sul bilancio di previsione, per riprendersi successivamente nel conto consuntivo il minor accantonamento previsto dalla stessa normativa. D’altra parte, quello che non è stato accantonato nel bilancio di previsione, verrebbe ripreso nei bilanci successivi se non ci fosse una riduzione corrispondente anche nel calcolo del conto consuntivo. Infatti, i principi contabili prevedono che “la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”.
Va da ultimo precisato, come a fronte dell’intervento dei giudici contabili, le indicazioni contenute nello schema di parere del conto consuntivo 2015 per i revisori dei conti, siano oggi sparite nello schema del rendiconto 2017 elaborato sempre dal CNDCEC.
Da ultimo, si evidenzia come nel resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 14 marzo 2018, l’ANCI ha posto la questione riguardante la possibilità di poter utilizzare il metodo semplificato, per la determinazione dell’accantonamento al FCDE nel rendiconto, in linea con la gradualità concessa dal legislatore con la legge di bilancio 2018 per l’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione.
La Commissione nella discussione non intravede una relazione tra il FCDE nel rendiconto e il FCDE nel consuntivo e pertanto non ritiene che il disallineamento temporale dovuto alla maggiore gradualità concesse dal legislatore in occasione del bilancio di previsione sia motivo di criticità.
La Commissione inoltre sottolinea il rischio dovuto alla diminuzione del livello di prudenza necessario per l’adozione del metodo semplificato per la determinazione dell’accantonamento al FCDE in occasione del consuntivo già evidenziato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
A seguito della discussione il Presidente della Commissione invita l’ANCI a fornire ulteriori elementi a supporto della richiesta presentata, in particolare l’indicazione degli enti che hanno fatto ricorso al metodo semplificato (rectius ridotto) di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e la Commissione decide di rinviare il punto all’ordine del giorno.
Ai fini del calcolo del FCDE a consuntivo, si allega, in ogni caso, una tabella excel che mostra la differenza tra il metodo ordinario e quello ordinario ridotto (ossia con applicazione dell’abbattimento del 70% dei residui dell’anno 2017).
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