Le indicazioni della Corte dei conti sulle transazioni

Il quesito posto da un Comune riguarda la possibilità di effettuare una transazione con un soggetto privato che aveva fornito a suo tempo delle prestazioni di pasti consumati presso un ristorante, ordinati dall’amministrazione, per la presentazione del Piano di Governo del Territorio.

23 Aprile 2018
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Il quesito posto da un Comune riguarda la possibilità di effettuare una transazione con un soggetto privato che aveva fornito a suo tempo delle prestazioni di pasti consumati presso un ristorante, ordinati dall’amministrazione, per la presentazione del Piano di Governo del Territorio. I dubbi sollevati dal Segretario comunale riguardano l’impossibilità di effettuare la transazione, in quanto nel caso di specie la prestazione veniva effettuata in mancanza della relativa copertura finanziaria. Nel caso di specie si era in presenza di un debito fuori bilancio, in assenza della relativa copertura finanziaria, cui si applicava la disposizione secondo la quale “il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” (art.191, comma 4, Tuel) l’art.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n.108, non risponde alla domanda posta in quanto verte su una soluzione specifica e concreta non consentita ai giudici contabili, nondimeno secondo il Collegio contabile è possibile tracciare alcuni principi di carattere generale per poter l’ente locale addivenire correttamente ad una transazione.

L’analisi preliminare e presupposti

Prima di poter validamente porre in essere un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, risulta necessario verificare i seguenti presupposti:

  • Si deve essere in presenza di diritti disponibili tra le parti, ossia il privato e la PA hanno il potere di poter estinguere il diritto in forma negoziale. Infatti, secondo il Collegio contabile, è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa previsione di legge. Ad esempio, la PA non ha la disponibilità di transigere sulle attività repressive previste dalla legge (sanzioni, multe, ammende previste da specifiche disposizioni di legge). In modo non dissimile essa non ha la possibilità di effettuare transazione su sanzioni discendenti da debiti di natura tributaria, nell’ambito di specifiche controversie. In questo caso non potrà invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si contrapponga la legittima pretesa di un’amministrazione pubblica di esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e l’atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche. In tal situazione sarebbe ammissibile una proposta di accordo che investa modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto dilatorio, ma è senz’altro da escludere l’ammissibilità di pattuizioni, in corso di giudizio, che comportino una decurtazione del quantum dovuto e, quindi, una riduzione dell’entità delle sanzioni inflitte con l’ulteriore possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio;
  • Spetta al Comune, prima di poter concludere validamente una transazione verificare che la prestazione del privato sia stata effettivamente resa e come tale ricevuta dal Comune, ovvero che la stessa non sia posta in capo ad altri soggetti che erano tenuti all’adempimento;
  • Per poter validamente concludere una transazione è necessaria la presenza di una controversia giuridica – e non un semplice conflitto economico – il quale sussiste ovvero è potenzialmente in grado di sorgere e, nell’esame degli atti non sia possibile stabilire quale sia la posizione giuridicamente fondata. Proprio a fronte di tali ragioni reciproche le parti, attraverso un atto transattivo, potranno trovare una adeguata soluzione mediante la concessione di reciproche pretese.

Conclusioni

Il Collegio contabile evidenzia come, una volta definita la possibilità di trovare un legittimo accordo con la parte privata su diritti disponibili, l’elemento principale che l’ente locale dovrà considerare è senza dubbio quello relativo alla convenienza economica della transazione in considerazione dell’incertezza del giudizio, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, della situazione normativa e di eventuali orientamenti giurisprudenziali in merito alla controversia oggetto di transazione.

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