La vicenda
Il Collegio contabile di prime cure aveva assolto il Presidente, i componenti della Giunta Provinciale, il dirigente dei servizi finanziari e quello dei controlli interni dal danno erariale per aver attribuito, ai componenti del Nucleo di valutazione dei dirigenti, nel periodo 2005 al 2008, compensi ulteriori nonostante il principio di onnicomprensività della retribuzione. In particolare erano stati nominati membri del Nucleo di valutazione il Direttore generale (che svolgeva anche le funzioni di dirigente delle finanze), il Segretario generale ed il Capo di gabinetto. L’assoluzione discendeva da una nota del 2002 del MEF che aveva giudicato i compensi del Nucleo di valutazione non attratti dal principio di onnicomprensività.
Avverso la decisione della sentenza ricorre in appello il Procuratore, evidenziando come l’assenza della colpa grave, quale esimente del danno erariale, fosse avvenuta in un contesto diverso, mentre il principio di onnicomprensività dei dirigenti doveva ritenersi acquisito alla data del 2005 quando la deliberazione che aveva attribuito i citati compensi era stata adottata.
Le motivazioni della Corte di Appello
I giudici contabili di appello accolgono, invece, le doglianze della Procura e riformano la sentenza escludendo, tuttavia, dal danno erariale i compensi corrisposti al Capo di gabinetto che non rivestiva le funzioni dirigenziali venendo meno, per tale motivo, il principio di onnicomprensività.
Secondo i giudici contabili, infatti, la sentenza di assoluzione formulata dal Collegio contabile di prima istanza è da ritenersi contraddittoria in quanto, da un lato ha chiarito che gli emolumenti corrisposti al Nucleo di valutazione si ponevano in contrasto con il principio di onnicomprensività delle retribuzioni proprie dei dirigenti e costituivano danno erariale, con riguardo sia al direttore generale, sia al segretario generale che al capo di gabinetto, dall’altro lato è pervenuto all’esclusione della colpa grave sulla base soltanto della rilevanza attribuita alla richiamata nota del MEF. La tesi non può essere condivisa per le seguenti rilevanti ragioni:
- Il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato nel 2005 dalla Giunta provinciale contemplava l’attività di componente del nucleo di valutazione come rientrante nelle funzioni affidate ai dirigenti che fossero chiamati a prendervi parte;
- In merito alla ripartizione della responsabilità e del danno erariale, non possono non essere considerate rilevanti le responsabilità dei dirigenti che avevano espresso i pareri di regolarità contabile e tecnica in quanto, nel caso di specie, essi non avrebbero potuto prescindere da una specifica valutazione circa la possibilità che la spesa da sostenere fosse legittima. In tal senso va affermata la loro responsabilità contabile per mancato esercizio dell’attività di verifica e controllo correlata ai compiti loro affidati;
- Accertata la responsabilità erariale dei dirigenti, la stessa deve essere estesa al Presidente e ai componenti la Giunta Provinciale che hanno permesso che le citate maggiorazioni retributive ai componenti del Nucleo di valutazione venissero disposte nonostante la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Verificata la responsabilità di tutti i convenuti per il danno erariale prodotto, pari alle retribuzioni aggiuntive corrisposte al Direttore generale ed al Segretario generale, non può invece considerarsi danno erariale le retribuzioni corrisposte al capo di gabinetto dovute alla non assimilabilità della sua posizione professionale rispetto a quella dei dirigenti.
Conclusioni
Il Collegio contabile di Appello, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado condanna il dirigente finanziario (coincidente con la figura del direttore generale) per aver apposto il parere contabile, il dirigente dei servizi di controllo interno per aver espresso parere tecnico alla legittimità della proposta di deliberazione che tali emolumenti aveva indebitamente elargito, al Presidente e alla Giunta Provinciale per aver deliberato le maggiori retribuzioni in violazione del proprio regolamento degli uffici e dei servizi nonostante l’espressa esclusione della rimuneratività al personale dirigenziale interno per le attività del Nucleo di valutazione dei dirigenti.
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