1. Chi è soggetto al giudizio di conto
Sono soggetti al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti, per quanto concerne la propria gestione annuale:
1. Il tesoriere dell’Ente,
2. ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro,
3. o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
4. nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.
Così recita l’art. 93, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Articolo 93 Responsabilità patrimoniale
…
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
2. Il quadro normativo
Gli agenti contabili sono sottoposti ad una speciale forma di “responsabilità contabile” disciplinata dalle seguenti norme:
– art. 24, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
R.D. 18-11-1923 n. 2440 Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
art. 74. “Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato…”
– art. 44, regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
R.D. 12-7-1934 n. 1214 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. Dei giudizi di conto e di responsabilità
44. (art. 33 primo, e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). – La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali…”
– L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
– artt. 137 e segg., D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 137 (Ambito del giudizio di conto)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
– Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2.
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2:
“4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale….
Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti….
L’economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti..”.
La giurisdizione degli agenti contabili è affidata alla Corte dei Conti.
3. Gli adempimenti propedeutici al giudizio di conto
Gli adempimenti propedeutici al giudizio di conto degli agenti contabili sono in sintesi i seguenti:
– ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI:
Gli enti trasmettono alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti l’elenco dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili)
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti e’ istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, e’ consentito l’utilizzo delle modalita’ stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza.
5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalita’ stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.
– INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
L’Ente adotta un provvedimento che individua il Responsabile amministrativo del procedimento di deposito dei conti annuali degli agenti contabili presso la Sezione regionale giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 139, (Presentazione del conto)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.
2. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalita’ di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilita’ generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.
– PRESENTAZIONE ALL’ENTE DEL CONTO ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI (scad. 30 gennaio di ogni anno)
Gli agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione all’Ente, entro 30 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario (scad. 30 gennaio) utilizzando i modelli definiti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); termine così modificato dall’art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189).
Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160.
N.B. Le scadenze valide per gli enti locali sono quelle specifiche indicate nell’art. 233 del Tuel e non quelle generiche per le P.A. indicate nell’art. 139 del D.Lgs. 174/16.
N.B. L’agente contabile che cessa la propria gestione deve presentare il conto entro 60 gg dalla data di cessazione ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. 174/16.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 139, comma 1
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.
– DEPOSITO DEL CONTO ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI (entro 60 gg dall’approvazione del rendiconto)
Entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto generale, il responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili presso la Corte dei Conti ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, trasmette i conti degli agenti contabili alla sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti per il giudizio di conto, ai sensi dell’art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Gli agenti contabili, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione a corredo dei propri conti annuali, a norma dell’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N.B. Il deposito del conto giudiziale avviene dopo aver effettuato le seguenti operazioni:
– parificazione dei conti (tale operazione è definita nel punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2: “…L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente….”)
– relazione degli organi di controllo interno (trattasi di una novità introdotta dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 6 agosto 2016, n. 174; gli organi di controllo interno debbono redigere una specifica relazione. Si ritiene che la norma faccia riferimento all’Organo di revisione dell’Ente.)
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 140 (deposito del conto)
1. Il conto, munito dell’attestazione di parifica, e’ depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o piu’ conti riassuntivi a cura dell’amministrazione interessata.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente, puo’ essere compilato e depositato anche mediante modalita’ telematiche.
3. Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.
4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l’omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.
5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della
gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e’ tenuta presso gli uffici dell’amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.
4. Le modalità del giudizio di conto
Il giudizio di conto presenta le caratteristiche della necessarietà e sindacabilità in quanto la sua instaurazione avviene per automatismo processuale con la presentazione del conto (che costituisce l’agente contabile in giudizio indipendentemente dalla sussistenza o meno di una controversia).
L’esame giurisdizionale è circoscritto al solo conto della gestione di cassa o degli altri beni ed è diretto a verificarne la regolarità.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 140, comma 3, (deposito del conto)
3. Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.
Le modalità del giudizio sul conto degli agenti contabili sono stabilite dagli artt. 145 e segg del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile. Le fasi principali sono:
– l’istruttoria contabile del magistrato assegnatario;
– eventuali richieste di informazioni e atti o ispezioni;
– relazione del magistrato per il discarico o per la condanna dell’agente contabile.
D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, Art. 145 (Istruzione e relazione)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e’ tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorita’ cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all’effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita’ della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
– in caso di relazione favorevole, decreto di discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile.
– in caso di condanna dell’agente contabile, lo stesso può proporre opposizione presso la stessa sezione e, in tal caso, si instaura un processo vero e proprio.
Il giudizio di conto si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di deposito del conto dell’agente contabile presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti
In tema di responsabilità degli agenti contabili si segnalano le seguenti fattispecie:
– nel caso di ammanchi di cassa deve essere provato dall’Economo che quando essi si sono verificati egli era legittimamente assente dall’ufficio ed i valori erano affidati al sostituto, secondo regolamento, o comunque custoditi con modalità che ne garantivano la conservazione (C.d.C., sez. giurisd. Abruzzo, 29 ottobre 2002, n. 764);
– gli agenti contabili devono applicare alle proprie attività la diligenza del depositario e versare in tesoreria le somme introitate con la massima tempestività al fine di essere esenti da responsabilità (Corte dei Conti, Sez. I giurisd., 6/4/92, n. 90);
– in caso di ammanchi di cassa da parte degli agenti contabili, sono chiamati a rispondere non solo chi si è appropriato dolosamente del denaro, ma anche chi ha omesso di effettuare le verifiche di loro competenza ovvero il responsabile del servizio finanziario ed i revisori dei conti (Corte dei Conti sez. II centr. app. n.209 del 29/5/2003).
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