Le tariffe approvate oltre la scadenza del bilancio di previsione non sono illegittime ma non possono retroagire

15 Maggio 2018
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Lo Statuto del contribuente prevede in modo espresso che le tariffe approvate in ritardo non possono che avere effetto per il futuro con divieto, quindi, di applicare le stesse con effetti retroattivi. In merito alle tariffe approvate dagli enti locali, l’effetto retroattivo al 01/01 di ciascun anno sono rese possibili in via diretta dalle disposizioni legislative per gli enti locali, dove è previsto che la loro approvazione, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ivi incluse eventuali proroghe disposte con decreto del Ministero dell’Interno, possono essere applicate con effetti retroattivi al 01 gennaio. Il problema che si pone, allora, riguarda il caso in cui le tariffe siano approvate oltre i termini consentiti per l’approvazione del bilancio, ovvero se la stessa delibera di approvazione debba o meno essere considerata illegittima.

La vicenda

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato una deliberazione consiliare di un Comune che aveva approvato le tariffe oltre i termini consentiti per l’approvazione del bilancio di previsione. In modo particolare si evidenzia come, nel caso di specie, il Comune aveva proceduto ad approvare le tariffe il 10 agosto dell’anno 2015, nonostante il termine previsto per il bilancio di previsione, comprensivo delle diverse proroghe disposte, fosse stato fissato entro il 30 luglio 2015. Chiede quindi che sia accertata in via amministrativa l’illegittimità della deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe con il conseguente annullamento delle stesse.

Le motivazioni del Collegio amministrativo

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia, sezione II, con la sentenza 28/02/2018 n.271 accoglie solo parzialmente il ricorso presentato dal MEF, in considerazione del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale:

  • E’ indubbio come, dagli atti esaminati, il Consiglio comunale abbia approvato le tariffe in data successiva al termine, pur prorogato, del bilancio di previsione;
  • Sul punto il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenze n. 4104/2017 e n. 176/2018) ha di recente riconsiderato gli effetti conseguenti all’intempestività della delibera di approvazione delle tariffe in questione, valorizzando il contenuto dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione. Dette deliberazioni, anche  se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto dal 1° gennaio dell’anno  di  riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto  termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Tale indicazione legislativa, secondo i giudici di Palazzo Spada, rappresenta mera condizione per l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe o aliquote a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento.

In coerenza con le indicazioni fornite dai giudici amministrativi di ultima istanza, l’approvazione delle tariffe operate dal Comune oltre il termine perentorio stabilito dal legislatore non ne determina in radice l’illegittimità ma ne preclude soltanto l’applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
Il ricorso, pertanto, del MEF può essere parzialmente accolto nei su indicati termini, ossia la deliberazione del Consiglio comunale non va annullata, mentre le tariffe disposte non potranno che avere applicazione per l’esercizio futuro senza poter applicare la tariffa in modo retroattivo dal 01/01/2015.

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